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Legge 01/08/2002 n. 166

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti".

Art. 45. (Modifiche all'articolo 18 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. All'articolo 18 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ", terminato il periodo transitorio previsto dal presente Decreto o dalle singole leggi regionali,"

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: "attraverso" è sostituita dalle seguenti: "a seguito di"

c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "delle società dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali"

d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso

e) al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: "Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemen-

f) al comma 2, lettera e), le parole: "strumentali funzionali all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per l'effettuazione". Note all'art. 45:

- Il testo vigente dell'art. 18 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla Legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale).

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'art. 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'art. 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente Decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonchè dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica

b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme

c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'art. 26 del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148

f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a). 3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).".

Art. 46. (Variazioni di bilancio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente Legge.

Art. 47. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente Legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori Camera dei deputati (atto n. 2032): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lunardi) il 28 novembre 2001.

-Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), in sede referente, il 19 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX, in sede referente, il 22, 23, 24, 30 gennaio 2002; il 5, 6, 13, 14, 19, 20, 21, 28 febbraio 2002.

-Esaminato in aula il 4, 6, 7, 12 marzo 2002 ed approvato il 13 marzo 2002.

-Senato della Repubblica (atto n. 1246): Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalla 8a commissione, in sede referente, il 2, 10, 11, 16, 17, 18 aprile 2002; l'8, 28, 29, 30 maggio 2002; il 6, 11, 12, 13, 18, 19 20 giugno 2002.

-Esaminato in aula il 20 giugno 2002 ed approvato, con modificazioni, il 26 giugno 2002.

-Camera dei deputati (atto n. 2032-B): Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX, in sede referente, il 3, 4, 11 luglio 2002.

-Esaminato in aula il 15, 16 luglio 2002 ed approvato il 17 luglio 2002.

- Note all'art. 47: Il titolo V della Costituzione reca: "Le Regioni, le Province, i Comuni"

 

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